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Controlli sulla casa: novità sul visto di conformità nel decreto anti-frode

giardino d’inverno

Fra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 vi è l’Abrogazione del D.L. Antifrode (D.L. 11 novembre 2021, n. 157), che elimina l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei costi per tutti gli interventi di edilizia libera (ECOBONUS E BONUS CASA) senza limiti di importo. Rientrano in questa categoria tutti quei lavori per i quali non sia necessario uno specifico titolo abilitativo (es. CILA/SCIA). 

Per gli altri interventi, il visto di conformità e l’asseverazione saranno necessari solo in caso di importo superiore ai 10.000 euro. Questo significa che per gli interventi di “mini-edilizia” non sarà necessario produrre il visto di conformità e l’asseverazione dei prezzi.

Piattaforma per i rivenditori BT Group

Con una semplice registrazione, la piattaforma (https://www.youtube.com/watch?v=zZVzNiI0wd4) online di BT Group permette il caricamento di tutti i documenti richiesti dall’Agenzie delle Entrate e il continuo monitoraggio sull’avanzamento della pratica. I rivenditori BT Group pertanto, grazie alla piattaforma hanno una “marcia in più” e possono gestire in autonomia tutta la documentazione relativa.

Consideriamo nel dettaglio che cosa cambia per le nuove pratiche e per le pratiche già inserite in termini di documentazione alla luce della nuova normativa, rispetto al concetto di edilizia libera.

Cosa cambia per le nuove pratiche?

In fase di creazione di una nuova pratica sarà necessario specificare se l’intervento effettuato rientri o meno tra i lavori in edilizia libera.

Chi stabilisce se l’intervento è in edilizia libera?

È il cliente intestatario della pratica – beneficiario della detrazione – a dover accertare che l’intervento non necessiti di uno specifico titolo abilitativo.

Cosa succede in caso di intervento in edilizia libera

Attraverso il documento “Autocertificazione firmata dal beneficiario della detrazione inclusiva dei dati catastali dell’immobile” il cliente intestatario della pratica attesterà anche la natura dell’intervento, dichiarando che quello effettuato sia un lavoro di edilizia libera. Per queste pratiche non sarà necessario produrre l’asseverazione, e la piattaforma potrà effettuare l’invio della comunicazione di cessione senza la necessità di apporre il visto di conformità.

Cosa succede in caso di Intervento in edilizia non libera

Se l’intervento non rientrasse nell’edilizia libera, verrà chiesto di specificare se l’importo complessivo dell’intervento sia minore o uguale di 10.000€, oppure superiore a tale soglia.

  1. In caso di importi inferiori o uguali ai 10.000€: ci sarà un’autocertificazione dedicata, ma senza produrre l’asseverazione. Anche in questo caso, non sarà necessario apporre il visto di conformità.

2. In caso di importi superiori ai 10.000€, nella pratica ci sarà sempre un’autocertificazione dedicata, ma in aggiunta si potrà disporre di uno spazio sulla piattaforma per il caricamento dell’asseverazione di congruità dei costi. Questa attestazione può essere rilasciata solo da architetti, ingegneri e geometri abilitati alla progettazione di edifici e impianti, che abbiano stipulato apposita assicurazione, con un massimale minimo di 500.000€.

Cosa succede alle pratiche già inserite?

Per le pratiche già inserite verranno richieste delle ulteriori informazioni: sarà necessario specificare se la pratica rientri o meno tra gli interventi in edilizia libera. In caso di edilizia non libera, sarà necessario indicare se l’intervento è inferiore/uguale o superiore ai 10.000€.

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